La protezione antincendio boschiva

La protezione antincendio boschiva

Vigili del Fuoco e natura

L’annosa questione degli incendi boschivi, ogni anno, mette a dura prova il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in considerazione della materia complessa e delle responsabilità tra i vari soggetti che concorrono agli interventi: regioni, vigili del fuoco, volontari e forestali nelle isole.
Con le nuove indicazioni sul contrasto degli incendi boschivi, rese note tramite un comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2020, n.135 si apre la campagna incendi boschiva 2020. Nel documento “Attività antincendio boschiva per la stagione estiva 2020. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi conseguenti” sono riportati i seguenti punti:

  • un richiamo a tutte le amministrazioni (statali e locali) a contribuire all’approntamento dei sistemi di contrasto;
  • la considerazione che l’attuale emergenza sanitaria da Covid-19 non deve essere d’ostacolo alla prevenzione e alla lotta boschivi;
  • la necessità di prevedere, prima dell’avvio della campagna antincendio boschivo – e in particolare di quella estiva – attività di scambi informativi anche di tipo formativo ed esercitativo (qualora le future condizioni lo dovessero permettere), tra tutte le componenti del sistema regionale di risposta agli incendi boschivi e di protezione civile, coinvolgendo, laddove possibile, anche i gestori di servizi pubblici.

Nella nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, del maggio 2020, invece, si ribadisce, il contesto di pianificazione per la campagna AIB 2020, che dovrà tenere in particolare considerazione lo stato di emergenza nazionale per il pericolo di contagio da Covid-19, a seguito del quale sono state emanate puntuali direttive applicabili anche per tali specifiche tipologie di scenari.
L’aspetto più importante, del documento dei Vigili del Fuoco dovrà essere le pianificazioni di intervento per il contrasto degli incendi boschivi e, più in generale, di vegetazione, che possono dar luogo a situazioni di pericolo per le persone e minacciare l’integrità dei beni. Nell’ottica delle particolari condizioni in cui si svolgerà la campagna estiva AIB 2020, si sono introdotte accorgimenti legati al Covid-19, le strutture regionali dei Vigili del Fuoco dovranno esaminare con le Regioni l’organizzazione delle sale operative AIB regionali e provinciali (SOUP,COP; etc), verificando la disponibilità di spazi che consentano il mantenimento delle distanze interpersonali di sicurezza e la disponibilità di mascherine, disinfettanti, ecc. Nel caso le sale operative interforze non siano adeguate alle esigenze dettate dalla situazione in essere, occorrerà prevedere misure alternative.

Un po’ di storia
Una definizione giuridica di bosco, valida universalmente, a prescindere dalla funzione che si attribuisce allo stesso e alla realtà territoriale in cui insiste (zona altimetrica, pianura invece di montagna, area alpina piuttosto che mediterranea), è sempre stata complessa e difficoltosa, tanto che anche le leggi forestali del 1877 e del 1923 non fornivano alcuna definizione specifica di bosco. Infatti, le leggi forestali del 1877 e del 1923 si sono ampliamente occupate del bosco, senza mai darne una definizione statica. Il legislatore dell’epoca ha ritenuto più opportuno lasciare che fosse l’Autorità forestale ad individuare, caso per caso, “i terreni di qualsiasi natura (anche boschivi) che per effetto di utilizzazioni contrastanti potessero con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque”, per sottoporli, solo successivamente, al regime dei vincoli forestali di cui agli articoli 7 e seguenti del Regio decreto n. 3267/1923. L’emanazione della cosiddetta Legge Galasso (L. n.431/1985), con la quale sono state introdotte disposizioni di tutela paesaggistica che hanno subordinato l’uso ed il cambio di destinazione delle aree boscate ad un definito sistema di autorizzazioni, ha reso evidente la necessità di specificare l’oggetto di una norma con risvolti penali. Ancora più significativa è risultata, per una definizione univoca di bosco, l’emanazione della “Legge quadro in materia di incendi boschivi” (n. 353/2000), la quale ha inoltre introdotto il reato di incendio boschivo (art. 423-bis c.p.): “Chiunque cagiona dolosamente un incendio su boschi, selve e foreste o vivai forestali destinati al rimboschimento, proprio od altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se l’incendio boschivo è cagionato per colpa, la pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni. È inoltre prevista la reclusione da 6 a 15 anni se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente. Infine le pene sono aumentate se dall’incendio deriva un pericolo per edifici o un danno sulle aree protette.” Con l’introduzione del d.lgs. n. 227 del 18 maggio 2001, la legislazione statale dissolve solo in parte i dubbi interpretativi, unificando giuridicamente i termini bosco, foresta e selva in uno stesso significato, ma demandando alle regioni la definizione di bosco nel loro territorio, nel termine di dodici mesi dall’emanazione del d.lgs., secondo i criteri generali indicati nell’art. 2. Non tutte le regioni hanno emanato leggi che specificano la definizione di bosco e per quelle che non hanno ottemperato si applica la definizione di cui all’art. 2 comma 6 del d.lgs. n. 227/2001.

Dalla legge quadro in materia di incendi boschivi alla direttiva del 10 gennaio 2020
Ritornando alla legge 353/2000, i piani potranno essere opportunamente revisionati sulla base di accordi di programma stipulati con le Regioni che, ai sensi della legge 353/00, sono individuate come soggetti responsabili per la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale. Oltre alle novità del Covid-19, nella prossima campagna boschiva 2020, bisogna considerare la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 2020, definizioni, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi. La Direzione delle Operazioni di spegnimento dovrà garantire la gestione degli eventi di tipo boschivo, in senso stretto e con differenti livelli di complessità, oltre che contemplare l’azione di coordinamento con le altre componenti del sistema nel caso in cui l’incendio boschivo interessi o sia suscettibile di interessare aree urbanizzate e/o infrastrutture, dove l’intervento si configura come soccorso tecnico urgente con una competenza specifica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Considerata la responsabilità del sistema di lotta agli incendi boschivi in capo alle singole Regioni, ai sensi della legge n.353 del 2000 e vista la variabilità della tipologia di eventi incendiari sul territorio italiano, queste hanno progressivamente organizzato i propri dispositivi antincendio boschivo in maniera differente, adattandosi agli scenari attesi. Vi è quindi l’esigenza comune che la Direzione delle Operazioni di Spegnimento sia chiaramente e univocamente individuata, al fine di assicurare certezza dei compiti e delle responsabilità di ciascun operatore. La Direzione delle Operazioni di Spegnimento è una funzione assicurata in via ordinaria, dal “Direttore delle Operazioni di Spegnimento” (nel seguito indicato come “DOS”). Il DOS deve avere competenze e formazione atte a garantire, nell’ambito delle responsabilità assegnate, l’efficacia dell’intervento di spegnimento e bonifica di un incendio boschivo, coordinando i mezzi terrestri e quelli aerei che intervengono, anche appartenenti a diverse Amministrazioni/Enti/Organizzazioni, con l’attenzione e la competenza necessarie per assicurare condizioni di sicurezza degli operatori del volo e del personale che opera a terra. Il Dipartimento della protezione civile, attraverso il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) dell’Ufficio del Direttore Operativo per il coordinamento delle emergenze, coordina sul territorio nazionale l’impiego operativo della flotta aera antincendio dello Stato nel concorso all’attività di antincendio boschivo, la cui competenza è delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dalla “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, Legge 21 novembre 2000, n.353. Per il disposto dell’art.3-bis della Legge 7 agosto 2012, n.131, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile assicura il coordinamento tecnico e l’efficacia operativa sul territorio per le attività di spegnimento con la flotta aerea di sua proprietà. Sin dal 23 ottobre 2013 è in vigore il meccanismo Unisonale di protezione civile riformato il 17 dicembre del 2013, con la decisione 1313/2013/UE dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Tale atto forma il meccanismo europeo di protezione civile, migliorando la sicurezza dei cittadini dell’Unione e potenziando la resilienza alle catastrofi naturali piuttosto che a quelle provocate dall’uomo. Il DOS assicura la funzione di direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che comprende la circoscrizione, il controllo del fronte, la soppressione e la bonifica, mediante il coordinamento dei mezzi terrestri e aerei, che intervengono in condizione di sicurezza. La funzione di direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi è svolta in accordo con il Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all’art. 3 della legge 353/2000 e successive modificazioni, anche tenendo conto di eventuali accordi e protocolli di intesa sottoscritti in tema di AIB sulla base delle norme vigenti. L’ambito di competenza del DOS è riferito agli incendi boschivi, come definiti dalla normativa statale e regionale ed è individuato nel “Piano regionale AIB”. L’intervento del DOS è disposto dalla Sala operativa regionale AIB di competenza (Sala Operativa Unificata Permanente, SOUP, o altra Sala Operativa così come prevista del “Piano regionale AIB”), secondo le procedure definite nel “Piano regionale AIB”. Il “Piano regionale AIB” definisce le diverse tipologie di scenari di evento boschivo, individuando modelli di intervento in base alla complessità degli scenari stessi. La prassi è questa, in caso di incendio boschivo, la SOUP o altra Sala operativa così come prevista dal “Piano regionale AIB” valuta tempestivamente lo scenario, secondo le informazioni che riceve, e dispone l’invio sul campo del DOS, in accordo con il modello di intervento definito a livello regionale. In tali casi, che rappresentano la maggior parte degli incendi boschivi, il DOS opera direttamente coordinando sia le attività per lo spegnimento da terra, delle squadre e dei relativi mezzi terrestri, appartenenti anche a più Amministrazioni/Enti/Organizzazioni inserite nel dispositivo regionale, ciascuna secondo le proprie linee di responsabilità interne, sia le attività dei mezzi aerei della flotta antincendio boschivo regionale e statale, di cui dispone e dei quali può chiedere l’incremento, se necessario. Le aree di interfaccia urbano-foresta sono quelle zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta. In Italia, per effetto dell’elevata antropizzazione del territorio, è frequente che gli incendi boschivi siano prossimi ad aree antropizzate o abbiano suscettività tale ad espandersi su tali aree. In tale scenario, il DOS ed il responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS) del CNVVF agiscono nei rispettivi ambiti di competenza, collaborando e coordinando tra loro l’intervento, al fine di razionalizzare e ottimizzare le rispettive azioni, nel rispetto reciproco di ruoli e funzioni e secondo le procedure che devono essere dettagliate nel “Piano regionale AIB” e nelle eventuali intese operative e convenzioni con il CNVVF. La salvaguardia della vita, dell’integrità fisica, dei beni e degli insediamenti è prioritaria ed assicurata dal ROS, anche con il concorso del DOS.Per quanto riguarda la formazione dei DOS del CNVVF è regolamentata dal medesimo Corpo e segue, compatibilmente con l’organizzazione e i compiti istituzionali del Corpo, le linee generali della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 2020. Con le intese operative e le convenzioni sottoscritte tra il CNVVF e le Regioni, ai sensi dell’art. 7 della legge n.353 del 2000, sono definite le modalità di integrazione per la formazione del DOS per gli aspetti legati al “Piano regionale AIB”. Il personale DOS del CNVVF è iscritto in un registro nazionale che è messo a disposizione delle Regioni sulla base degli accordi sottoscritti con le Regioni medesime. Da quanto evidenziato si rileva l’importanza di una cabina di regia, con le altre Amministrazioni di competenza statale e regionale, che metta a sistema tutte le forze concorrenti allo spegnimento degli incendi di boschivi deve essere l’obiettivo basilare che bisogna raggiungere considerato che il problema degli incendi boschivi è destinata ad interessare il nostro Paese anche per i prossimi anni.

di Ing. Fernando Cordella e Dott.ssa Cesira Cruciani – A.N.P.P.E. Vigili del Fuoco

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