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Del seguente articolo:

Settembre-Ottobre/2009 -
Persone diversamente abili
Diritti umani: passi avanti per le persone con disabilità
Sergio Petiziol - 1° Cap. com. CRI (csg)

Il 3 dicembre di ogni anno ricorre la “Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità”.
È questo un Programma di azione mondiale per le persone disabili, adottato nel 1982 dall’Assemblea generale dell’ONU, creato con lo scopo sia di promuovere la diffusione dei temi della disabilità, che di mobilitare il maggior sostegno possibile per la dignità, i diritti e il benessere delle persone disabili.
Il Programma si propone anche di accrescere la consapevolezza dei vantaggi che possono derivare dall’integrazione delle disabilità in ogni aspetto della vita sociale.
Secondo recenti stime si ritiene che nel mondo vi siano 650 milioni di persone con disabilità. L’80% vive in paesi in via di sviluppo: si tratta di un decimo della popolazione mondiale ma, oltre due terzi degli stati membri delle Nazioni Unite, attualmente non prevedono per loro alcuna protezione giuridica


Se includiamo anche i componenti delle loro famiglie vi sono approssimativamente due miliardi di persone, un terzo della popolazione mondiale, direttamente interessati dalle disabilità.
Tale situazione rappresenta un fattore critico nello sviluppo delle società ed assicurare l’uguaglianza di diritti e l’accesso a queste persone avrà un enorme impatto sulle situazioni economiche e sociali in moltissimi paesi di tutto il mondo
Un notevole passo avanti è stato compiuto, a livello internazionale, con l’adozione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e relativo Protocollo facoltativo, da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 a New York.
La convenzione ha visto l’adesione di 81 stati e della Comunità Europea registrando, nello stesso giorno dell’apertura alla firma, il 30 marzo 2007, il più alto numero di adesioni di qualsiasi altra convenzione sui diritti umani. Anche la breve durata dei negoziati che hanno portato all’adesione, intrapresi nel 2002 e conclusi nel 2006, ne fanno, fra tutte quelle che riguardano i diritti umani, la Convenzione adottata più rapidamente. Rappresenta, inoltre la prima convenzione generale sui diritti umani del ventunesimo secolo e la prima convenzione sui diritti umani aperta alla firma, non solo degli Stati, ma anche delle organizzazioni internazionali regionali.
A seguito della ratifica da parte del ventesimo stato la Convenzione è entrata in vigore 1l 3 maggio di quest’anno.
La Convenzione, che adotta un’ampia categorizzazione delle persone con disabilità, ribadisce che “tutte le persone, con qualsiasi tipo di disabilità devono godere di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”.
Viene così colmata una rilevante lacuna nel diritto internazionale poiché con i suoi 50 articoli, la Convenzione, elabora in dettaglio i diritti delle persone con disabilità e conseguentemente, avrà un positivo impatto nelle legislazioni interne di moltissimi paesi che saranno così stimolati a adottare elevati standard internazionali di tutela e sviluppo.
La Convenzione non ha introdotto nuovi diritti, tuttavia è concepita come uno strumento che avrà una ricaduta esplicita sui fattori dello sviluppo sociale perché si prefigge lo scopo di promuovere, proteggere e assicurare alle persone con disabilità il pieno ed eguale godimento del diritto alla vita, alla salute, all'istruzione, al lavoro, ad una vita indipendente, alla mobilità, alla libertà di espressione e alla partecipazione alla vita politica e sociale in generale.
Si occupa, nel dettaglio di diritti civili e politici, di accessibilità e partecipazione, di diritto all'educazione, alla salute, al lavoro e alla protezione sociale e soprattutto, riconosce che un cambiamento di atteggiamento nella società è indispensabile per consentire alle persone con disabilità di raggiungere la piena eguaglianza.
Come ribadito dall’allora Ministro della Solidarietà Sociale, Paolo Ferrero, che il 30 marzo 2007 firmò la Convenzione per l’Italia: “sono molti i punti rilevanti, tra questi innanzi tutto l'esser giunti per la prima volta ad una definizione delle persone con disabilità. E' questo forse il traguardo più significativo, tenuto anche conto delle forti resistenze inizialmente manifestate sia a livello europeo che internazionale all'adozione di una definizione”.
Il concetto di disabilità cambia e secondo la nuova classificazione, approvata da quasi tutte le nazioni afferenti all'ONU, diventa un termine ombrello che identifica le “difficoltà di funzionamento” della persona sia a livello personale sia nella partecipazione sociale e il termine handicap viene abolito per lasciare posto al concetto di restrizione della partecipazione sociale.
I paesi che hanno ratificato la convenzione s’impegnano a sviluppare e applicare politiche, leggi e misure amministrative per garantire i diritti previsti dal Trattato ed abolire leggi, regolamenti, comportamenti e pratiche che costituiscono discriminazione (art.4).
Dal punto di vista del cambiamento culturale, i paesi dovranno impegnarsi a modificare la percezione in modo da migliorare la situazione delle persone con disabilità, combattendo gli stereotipi ed i pregiudizi e promovendo la consapevolezza sulle capacità delle persone con disabilità (art.8). Dovrà essere garantito alle persone con disabilità il godimento del diritto inalienabile a vivere su basi di parità con gli altri (art.10) ed assicurato eguale diritto e sviluppo delle donne e fanciulle con disabilità e la protezione dei minori disabili. (art.7). Questi ultimi non dovranno essere separati dai genitori contro la loro volontà, eccetto nel caso in cui le autorità determinassero che ciò avviene nell’interesse degli stessi, mentre in nessun caso la disabilità dei bambini o dei loro genitori costituirà causa di separazione (art. 23).
Gli stati devono riconoscere che tutte le persone sono uguali di fronte alla legge e proibire le discriminazioni sulla base della disabilità e garantire l’uguaglianza nella protezione giuridica (art. 5). Dovranno inoltre assicurare l’accesso alla giustizia su basi paritarie (art.13) e fare in modo che le persone con disabilità abbiano gli stessi diritti di libertà e sicurezza e non siano privati della libertà illegalmente o arbitrariamente (art.14). I paesi devono proteggere l'integrità fisica e mentale delle persone con disabilità (art. 17), e proteggerli dalla tortura e da altre forme di trattamento crudele o inumano o punizioni e proibire esperimenti medici o scientifici senza il consenso della persona interessata. (art.15).
Le persone con disabilità avranno il diritto a godere dei più elevati standard di salute senza discriminazioni basate sulla disabilità. Dovranno ricevere le stessa estensione, qualità, e standard d’assistenza gratuita o sostenibile, al pari delle altre persone, nonché di accedere ai servizi loro necessari a causa del loro stato e non essere discriminati nell’attribuzione dell’assicurazione sanitaria (art. 25).
Dovranno essere adottate misure per garantire le persone contro lo sfruttamento, la violenza e gli abusi. In caso di abusi, gli stati promuoveranno il recupero, la riabilitazione e la reintegrazione delle vittime e investigheranno sugli abusi stessi (art. 16).
Oltre ai fondamentali diritti alla giustizia, salute ed integrità, anche i diritti di cittadinanza trovano ampio spazio nella formulazione della Convenzione: le persone con disabilità non devono essere soggette ad interferenze illegali o arbitrarie nella loro riservatezza, nella vita familiare, nella corrispondenza e nelle comunicazioni. Anche la riservatezza relativa alla propria salute e le informazioni inerenti alla riabilitazione devono essere protette (art. 22). I paesi riconosceranno il diritto a standard adeguati di vita e protezione sociale, inclusi pubblici alloggi, servizi ed assistenza relativi ai bisogni collegati alla disabilità come l’assistenza economica in caso d’indigenza. (art. 28). Dovranno essere assicurati i diritti di proprietà, di controllo delle proprie attività finanziarie e alla pari opportunità nell’accesso al credito bancario e alle ipoteche. (art. 12). Dovranno essere eliminate le discriminazioni relative al matrimonio e alle relazioni familiari e personali. Le persone con disabilità dovranno poter avere eque opportunità di esercitare la condizione di genitore, di contrarre matrimonio e di fondare una famiglia, di decidere il numero e la tempistica in merito al concepimento di figli, di aver accesso ai servizi di pianificazione e consulenza consultoriale e uguali diritti in merito alla tutela, curatela, custodia e adozione di minori (art. 23).
Al fine di favorire le persone con disabilità nel raggiungimento del massimo livello d’indipendenza ed abilità, i paesi dovranno fornire servizi integrati di costruzione e recupero di capacità nelle aree della salute, dell’impiego e della formazione (art. 26). Le persone con disabilità hanno uguali diritti al lavoro e al reperimento dei mezzi di sostentamento. I paesi dovranno eliminare le discriminazioni in materia di lavoro, promuovere la ricerca autonoma d’impiego, l’imprenditoria, e le iniziative in campo economico, collocare persone con disabilità nel settore pubblico e favorire il loro inserimento nel settore privato, assicurandosi che abbiano adeguate collocazioni nel lavoro (art. 27). Andrà assicurata un’equa partecipazione alla vita politica e alla vita pubblica, incluso il diritto di votare, di essere eletti e di ricoprire cariche pubbliche (art. 29).
Si dovrà assicurare un equo accesso all’educazione primaria e secondaria, alla formazione professionale, alla formazione in età adulta e alla formazione continua. Le istituzioni formative utilizzeranno tecniche, materiali e formule comunicative appropriate. I discenti che necessitano sostegno devono essere supportati mentre i non vedenti, i non udenti e i sordomuti dovranno riceve la formazione nei modi comunicativi più appropriati da parte insegnanti che siano preparati nel linguaggio dei segni e in quello Braille. L’educazione delle persone con disabilità deve favorire la loro partecipazione nella società, il loro senso di dignità, di autostima nonché lo sviluppo della loro personalità, abilità e creatività (art. 24). I paesi dovranno promuovere la partecipazione alla vita culturale, ricreativa, al tempo libero e attività sportive con la produzione di programmi televisivi, film, materiali teatrali e culturali in formati accessibili, nel rendere accessibili teatri, musei, cinema e biblioteche e nel garantire che le persone con disabilità abbiano l’opportunità di sviluppare ed utilizzare i loro potenziali creativi non solo per il proprio vantaggio, ma anche per l’accrescimento della società. Dovrà essere favorita anche la partecipazione agli sport tradizionali ed a quelli specifici per portatori di disabilità (art. 30).
A riguardo dei diritti fondamentali d’accesso (art. 9), la convenzione richiede agli stati di identificare ed eliminare gli ostacoli e le barriere ed assicurarsi che persone in questione possano aver accesso all’ambiente, ai trasporti, agli edifici e servizi pubblici ed alle tecnologie d’informazione e comunicazione. Le persone con disabilità devono essere in grado di vivere con indipendenza, di essere integrate nelle comunità, di scegliere il dove e il con chi vivere e poter visitare, il diritto a servizi residenziali e di comunità. (art. 19). La mobilità individuale e l’indipendenza devono essere incentivate con il favorire una conveniente mobilità personale, un addestramento nelle capacità di mobilità e accesso, ad aiuti alla mobilità, apparecchiature, tecnologie di supporto e assistenza diretta (art. 20).
I paesi promuoveranno l’accesso all’informazione diretta al pubblico generale in formati e tecnologie accessibili, con il facilitare l’uso del Braille, del linguaggio dei segni e altre forme di comunicazione ed incoraggiando i media e i fornitori di servizi Internet a fornire informazioni on-line in formati accessibili. (art. 21).
Il nostro paese che vanta una legislazione avanzata nel settore, grazie alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ha contribuito in modo notevole alla Convenzione. Infatti, come ricordato dal ex Ministro Ferrero: “L'Italia può certamente vantare di esser stata tra i paesi più "coraggiosi", avendo sin dall'inizio affermato con forza l'esigenza di non perdere quest'occasione e di disegnare, pur con tutta l'attenzione, i confini della disabilità. La formulazione raggiunta è soddisfacente evidenziando, in linea con i principi più avanzati, il fattore di handicap rappresentato dalle molteplici barriere che impediscono la piena ed effettiva partecipazione nella società delle persone con disabilità alla pari con gli altri cittadini”.
Il 28 dicembre 2007 era stato approvato dal precedente Consiglio dei Ministri il disegno di legge di ratifica della Convenzione, che avrebbe dovuto intraprendere l’iter parlamentare. Il lavoro era stato praticamente già fatto, ma il Governo entrante non ha ancora inteso darvi corso. Cosa stiamo aspettando? I nostri concittadini con disabilità non si meritano tutte le attenzioni e la considerazione che spetta loro in un paese moderno e democratico?
Considerato che il nostro paese aspira a rimanere nel novero delle nazioni più avanzate (in che cosa veramente?) desidereremmo che il Governo ponesse tale materia ai primi posti nella propria agenda in modo da arrivare all’immediata ratifica della Convenzione da parte dell’Italia, ponendoci sulla scia di coloro che, e sono in molti, lo hanno fatto con esemplare prontezza.
Fra questi ve ne sono parecchi che spesso vengono annoverati, con una sottile punta di sarcasmo e malcelata superiorità, come paesi che non si adeguano agli standard moderni di democrazia e non considerano adeguatamente i diritti umani o che non sono ritenuti meritevoli di essere presi ad esempio.
Forse pigrizia e preferenze per interessi più “cash” non sono una caratteristica che contraddistingue solo le cosiddette “Repubbliche delle banane” ma anche repubbliche che producono altri tipi di frutti e ortaggi in abbondanza.
Auspichiamo fortemente, dunque che il nostro paese onori la fiducia che ripongono in noi molti partner internazionali e che magari si arrivi alla ratifica entro il 3 Dicembre prossimo, giorno in cui si terrà a livello mondiale la “Giornata Internazionale delle Persone con disabilità” svolgendo magari anche opera di advocacy a livello di stati aderenti all’Unione Europea.
Nonostante la stessa Unione abbia sottoscritto la Convenzione, molti dei paesi che ne fanno parte si meritano un’energica “tirata d’orecchi” per non aver adeguatamente dato corso all’impegno solenne al punto che solo quattro paesi su ventisette hanno ratificato la Convenzione.
Un plauso va all’Ungheria che, seconda in assoluto dopo la Giamaica, lo ha fatto per prima nella UE, precedendo la Spagna, la Slovenia e l’Austria.
Ci auguriamo, infine, pronte adesioni da parte di altri Stati, che contribuiscano nel più breve tempo possibile a fare della Convenzione, un concreto e operativo strumento per realizzare la piena dignità e l’integrazione non già degli handicappati tout-court o quanti vengono definiti “disabili”o “diversamente abili” o con altri anacronistici eufemismi ma, finalmente, delle autentiche “PERSONE” con disabilità.
Ciò avrà ancora più significato se avverrà entro la fine del 2008, anno significativo nel quale ricorre il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che, aggiungiamo noi, deve valere per tutti, siano essi “senza” o “con disabilità”.


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