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Del seguente articolo:

Novembre-Dicembre/2004 -
Le norme CEI sugli impianti elettrici per edifici civili

Verifiche sui lavori effettuati e omologazione


Con questa rubrica apriamo un discorso sulle norme di sicurezza relative agli impianti elettrici, le cosiddette norme CEI. Di volta in volta presenteremo qualche estratto da testi professionali liberamente adattati a un periodico come il nostro precisando, ovviamente, che coloro che volessero approfondire il tema debbono necessariamente acquisire il testo originale del quale daremo sempre precisi riferimenti.

Per cominciare partiamo dalla fine, dalla verifica cioè di un impianto realizzato a regola d’arte per una civile abitazione e della conseguente operazione di omologazione che dovrà fare una ditta abilitata.
Prima della consegna e della messa in servizio dell'impianto elettrico, l'installatore deve eseguire le verifiche per accertare la rispondenza alle norme stesse. Le verifiche che l'installatore è tenuto ad effettuare devono essere eseguite secondo le indicazioni contenute nella norma CEI 64-8/6
e si suddividono in:
- esame a vista: si intende l'esame dell'impianto elettrico per accertare che sia stato realizzato correttamente, senza l'effettuazione di prove strumentali.
- prove: alcuni esami a vista possono essere convenientemente condotti durante la costruzione dell'impianto..
Il rapporto di verifica deve essere completato con l'ubicazione
dell'impianto, le generalità del proprietario, del committente e dell'installatore, nonché la data nella quale sono state eseguite le prove.
Le verifiche periodiche su un impianto elettrico esistente sono effettuate con lo scopo di determinare se l'impianto stesso, o una sua parte, non si
sia deteriorato a tal punto da renderne non sicuro l'uso. Tali verifiche devono pertanto essere condotte da persone competenti ad intervalli
regolari, nonché in occasione di qualsiasi cambiamento nella destinazione d'uso dell'immobile rispetto a quella per il quale l'impianto era stato
originariamente previsto.
La norma suggerisce che le suddette verifiche possono essere effettuate con una periodicità di alcuni anni (ad es. tre anni), ma intervalli di tempo minori possono essere necessari in funzione delle caratteristiche dell'impianto, del suo stato d'uso, delle condizioni ambientali, ecc. Le verifiche periodiche possono essere sostituite, in impianti elettrici estesi, da un adeguato e continuo regime di sorveglianza e manutenzione dell'impianto.
La verifica periodica di un impianto deve comprendere almeno i seguenti accertamenti:
- esame a vista, con particolare riferimento ai sistemi di protezione contro i contatti diretti e le misure di protezione contro l'incendio;
- misura della resistenza di isolamento e prova di continuità dei conduttori di protezione;
- verifica della protezione contro i contatti indiretti
(prova di funzionamento dei differenziali nei sistemi TT);
- prova di funzionamento eventuali dispositivi di controllo isolamento.
È opportuno che i risultati di ogni verifica siano riportati in un apposito registro.
Al termine dei lavori è esclusivo compito dell'installatore rilasciare la dichiarazione di conformità come richiesto dalla legge 46/90 all'art. 9,
per ogni unità immobiliare e per i servizi condominiali.
La dichiarazione dovrà essere redatta in quattro copie: tre da consegnare agli Enti e persone interessate e una copia da conservare nell'archivio dell'impresa installatrice, figure 15.1 e 15.2. Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati (obbligatoriamente) i seguenti documenti:
1) relazione con tipologia dei materiali utilizzati;
2) schema dell'impianto realizzato;
3) copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Il rapporto di verifica dell'impianto è un allegato facoltativo
(nota n. 8 alla dichiarazione di conformità).
La copia di dichiarazione di conformità da inviare alla Camera di Commercio non necessita degli allegati. In relazione ai quadri elettrici dell'impianto si possono verificare i seguenti casi.
A) L'impresa installatrice installa quadri forniti e cablati da altra ditta . L'impresa installatrice deve ricevere dal costruttore del quadro la relativa dichiarazione di conformità, la quale può anche risultare dal catalogo.
Tale dichiarazione può anche non essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'impianto, ma è importante che l'impresa installatrice ne sia in possesso, diversamente potrebbe essere ritenuta responsabile anche del quadro che non ha costruito, avendo dichiarato che l'impianto è realizzato con componenti a regola d'arte.
B) L'impresa installatrice progetta, costruisce e monta il quadro. In tal caso il costruttore del quadro è la stessa impresa installatrice dell'impianto.
La dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte è
comprensiva di quella relativa ai quadri elettrici, costruiti dalla stessa
impresa installatrice.
C) L'impresa installatrice assiema un quadro fornito da un'altra ditta
Le due ditte devono accordarsi preventivamente per stabilire chi è il costruttore del quadro.
Se il costruttore del quadro è la ditta che lo fornisce, si ricade nel caso A.
Se il costruttore del quadro è l'impresa installatrice, si ricade nel caso B.

Testo di riferimento: “Impianti a norme CEI in conformità alla legge 46/90”
Edifici civili. “Le guide blu” TNE srl - Strada dei Ronchi, 29 - 10133 Torino
tel. 011 6611212 www.tne.it e-mail info@tne.it


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