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Del seguente articolo:

Maggio-Giugno/2007 -
I fondi pensione
Emmamaria Caruso

Dodici milioni di dipendenti dovranno decidere
liberamente cosa fare del TFR per la scelta
del loro futuro


Sono circa dodici milioni in Italia i lavoratori dipendenti del settore privato che il 30 giugno dovranno decidere liberamente cosa fare del loro TFR (l’Indennità Trattamento di Fine Rapporto, quella che una volta era denominata “la liquidazione” ), indennità sempre in via di maturazione che potrebbero indirizzare verso una forma pensionistica complementare da loro stessi scelta, oppure decidere di continuare a mantenerlo presso il datore di lavoro.
In assenza di una decisione esplicita, si genera una adesione tacita di silenzio/assenso e il TFR maturando del lavoratore verrà automaticamente destinato verso una forma pensionistica collettiva di riferimento (aziendale, contrattuale, territoriale), oppure verso il Fondo residuale istituito presso l'Inps che interviene per le categorie sprovviste di un fondo di riferimento.
In quest'ultimo caso il datore di lavoro potrebbe venire danneggiato in quanto dovrà versare alla previdenza complementare il TFR maturato che fino a quel momento era stato una fonte sicura di finanziamento
Per compensare tale svantaggio, il Legislatore ha previsto misure compensative per il flusso di TFR uscito dall'azienda (deducibilità e riduzione degli oneri impropri sul costo del lavoro) in modo tale che l'impresa possa essere comunque finanziata anche nel caso in cui il lavoratore abbia aderito alla previdenza complementare. Questo avviene anche nel caso in cui l'impresa abbia un numero superiore ai 50 dipendenti e pertanto non può trattenere in nessun caso ne gestire in proprio il TFR maturando.
Dal 1 gennaio 2007, infatti, è entrata in vigore la riforma della pensione complementare, che permette di aggiungere alla pensione pubblica la quota mancante per assicurare un dignitoso tenore di vita negli anni della quiescenza.
Al centro di questa riforma sta il Trattamento di fine rapporto (TFR) un istituto giuridico con radici nell'economia corporativa degli anni '20 che, già con la prima riforma (decreto 124/1993), aveva in parte subito la trasformazione in istituto di previdenza oltre a costituire una importante fonte di finanziamento per la previdenza complementare.
Oggi questa trasformazione si è compiuta e il TFR - senza perdere il suo carattere di patrimonio precauzionale per fronteggiare momenti di difficoltà (disoccupazione, malattia, acquisto casa) - e comunque nel rispetto della libertà del lavoratore, suo unico proprietario e beneficiario, si appresta a trasformarsi in base di appoggio per la sua pensione integrativa.
In pratica quali sono i benefici dei lavoratori che entro il 30 giugno scelgono di destinare il loro TFR nella pensione complementare?
In primo luogo avere una rendita vitalizia rivalutabile per l'intero montante (capitale accumulato negli anni), o in forma di capitale per una parte (50%) del montante, e di pensione complementare per il rimanente.
I fondi obbligazionari danno la garanzia di un minimo di rendimento e ciò significa che se al momento del pensionamento il valore del montante accumulato dovesse essere inferiore al valore garantito, il fondo si impegna a colmare la differenza.
Inoltre numerosi fondi danno la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa contro il rischio di premorienza ed invalidità permanente per infortuni o malattia, nel qual caso l'assicurazione liquida il capitale assicurato al beneficiario superstite.
Il lavoratore, per legge, può chiedere delle anticipazioni sul capitale maturato per un totale del 75% (questo massimale vale solo per particolari motivi), anticipazioni che possono essere integrate in qualsiasi momento e ha altresì diritto al riscatto o al trasferimento se vengono meno i diritti di partecipazione al fondo.
Il fisco ha contribuito ad agevolare la pensione complementare tassandone gli interessi all'11% anziché al classico 12,50% che compete ai normali investimenti finanziari, e inoltre la parte imponibile della prestazione, quella derivante dai contributi a suo tempo dedotti o esenti da Irpef, viene applicata un aliquota agevolata del 15% contro il 23% (aliquota minima Irpef) che viene ulteriormente ridotta di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare fino a un minimo del 9%.
La pensione complementare è un'opportunità per i lavoratori, ma occorre conoscerla,comprendendone le finalità ed i meccanismi,tenendo conto della propria situazione personale e dei propri obbiettivi .
Oggi il lavoratore dovrebbe in primo luogo essere informato sui cambiamenti che sono avvenuti nella sfera previdenziale a partire dal 1995 con il passaggio dal regime retributivo al regime contributivo e l'innalzamento dell'età pensionabile.
In secondo luogo le opzioni disponibili che il lavoratore ha sia se non iscritto ad un fondo pensioni sia se già iscritto.

Nel primo caso ha la possibilità di:
1 - lasciare il TFR in azienda (dipendenti meno di 50) o alla Tesoreria presso l'Inps se l'azienda ha oltre 50 dipendenti ;
2 - versare il TFR ad una forma di pensione complementare opportunamente scelta;
3 - aderire col TFR e con la propria contribuzione al fondo pensione contrattuale (se esiste)
4 - non far nulla e conferire il TFR in modo tacito al Fondo istituito presso l'Inps.

Nel secondo caso ha la possibilità di:
1 - lasciare in azienda la quota residua o presso l'Inps
se superiore a 50 dipendenti;
2 - versare la quota di TFR sul suo fondo pensione;
3 - non far nulla e conferire il TFR in modo tacito al Fondo istituito presso l'Inps.
In terzo luogo il lavoratore dovrebbe conoscere l'intero processo della previdenza complementare: contribuzione, accumulo ed erogazione.
La contribuzione minima che va ad alimentare la posizione pensionistica del lavoratore è data dal TFR questa può essere variata liberamente con versamenti volontari.
L'accumulazione è data dai versamenti periodici del datore di lavoro e dai lavoratori che vengono trasferiti in un conto di liquidità gestito secondo le linee d'investimento e le plusvalenze o minusvalenze realizzate rappresentano i frutti dell'investimento stesso e vanno interamente ad accumularsi al netto dell'imposte,nel patrimonio del fondo che in tal modo incrementa di valore.
L'erogazione si ha una volta ottenuta l'età della pensione di vecchiaia o di anzianità il lavoratore avrà accumulato con i versamenti e la gestione finanziaria un montante o capitale accumulato. Il montante viene trasformato in rendita vitalizia complementare da erogare al neo pensionato.


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